Ecobonus Infissi

31 Marzo 2022

Tutti i vantaggi del bonus fiscale per l'installazione degli infissii per la casa

Requisiti

Posso accedere tutti i contribuenti che:

  1. sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  2. possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Gli edifici soggetti allo sconto sono quelli che, alla data d’inizio dei lavori, sono:

  1. “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  2. dotati di “impianto di climatizzazione invernale”.

Lo sconto immediato in fattura è valido per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso rispettando i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti (previa verifica del valore di trasmittanza rispetto al comune ove è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento).

Cosa lo sconto comprende

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate:

  • per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, secondo l’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
  • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, secondo l’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020.

Le spese ammissibili comprendono:

  • la coibentazione o la sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
  • le integrazioni e le sostituzioni dei componenti vetrati;
  • la fornitura e la posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti contestualmente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
  • le prestazioni professionali (ad esempio la produzione della documentazione tecnica necessaria e la direzione dei lavori).

Possono rientrare nello sconto alcuni accessori, se sostituiti insieme alle finestre, come:

  • Scuri e persiane;
  • Tapparelle su misura;
  • Oscuranti e Filtranti;
  • Veneziane;
  • Cassonetti;
  • Controtelai termici;

Sono esclusi: corde per tapparella, pulegge, schiume, placche interasse, tasselli, motori per tapparelle.

La documentazione da presentare

  1. Copia originale della “Scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato. Da trasmettere entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere.
    Nota bene:
    • nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
    • in tutti i casi diversi dal precedente (come interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
  2. Asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.
    • Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni.
    • Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020 e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.
    Indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. In tali casi, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all’Allegato I al decreto 6 agosto 2020.
  3. Schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  4. copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare;
  5. delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese (nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali);
  6. dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori (nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile);
  7. fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico Per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  8. ricevute dei bonifici recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
    Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazioneriqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016.

Nota bene:

  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
  • Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • Devono essere rispettate le vigenti norme nazionali e locali in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza.

Inoltre ricorda di:

  • inviare, entro 90 gg dal termine dei lavori, comunicazione a Frandi;
  • conservare tutta la documentazione comprovante il diritto alla detrazione;

Al momento dell’acquisto dei nuovi serramenti, i venditori vi chiederanno di fornire i seguenti documenti:

  • Codice Fiscale;
  • Carta d’Identità;
  • Visura Catastale dell’immobile in cui saranno eseguiti i lavori;
  • Autodichiarazione di richiesta sconto in fattura (da compilare in negozio);
  • Impegno alla trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate (da compilare in negozio)

Possono essere richiesti ulteriori documenti in base ai casi specifici.

Entità del beneficio

Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute. Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
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